Tra le novità introdotte dal cosiddetto decreto del fare (D.L. n. 69 del 21/06/2013) si segnala l'articolo 42 che in sintesi così dispone: fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:
- certificato di sana e robusta costituzione
- limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione per apprendisti e minori
- certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego.
Si segnala inoltre il Capo III concernente "Misure in materia di istruzione, università e ricerca".