A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 12/09/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell’11/11/2013, la Direzione dei servizi del tesoro del Dipartimento DAG, con circolare n. 966 del 19 novembre 2013, ha fornito alle Commissioni mediche di verifica alcune indicazioni applicative sull’accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto Scuola per il successivo transito nel ruolo ATA. La stessa circolare è stata inviata per conoscenza al Miur con preghiera di diffusione presso gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche.
Com'è noto, la materia negli ultimi anni è stata interessata da una pluralità di interventi, contrattuali e normativi, che senza alcuna opera di coordinamento e di armonizzazione rispetto all'attuale sistema delle competenze degli organismi sanitari, hanno individuato nelle Commissioni mediche operanti presso le Aziende sanitarie locali, in luogo delle Commissioni mediche di verifica del Mef, gli organismi chiamati ad esprimere tali tipologie di giudizi nei riguardi del personale docente del comparto Scuola. La competenza della Commissione medica ASL, nei casi di specie, era richiamata dall'art. 19, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 6/07/2011 e dal relativo decreto attuativo del Miur del 12/09/2011.
Ora la materia risulta ridisciplinata dalla recente legge n. 128 dell'8/11/2013, che all'art. 15, comma 5, stabilisce che, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, "... le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale".
Il comma 7 del medesimo art. 15, che sembra prevedere una sorta di generale verifica straordinaria per i docenti già dichiarati inidonei anteriormente alla data di entrata in vigore della norma, stabilisce poi che anche la nuova visita è effettuata a cura "... delle commissioni mediche competenti .... ", integrate secondo le previsioni di cui al comma 5.
A tale proposito il Mef ricorda che, proprio in ordine alle competenze degli organismi sanitari, è intervenuta una modifica in sede di conversione del decreto-legge; infatti, il testo originario del comma 5 dell'art. 15 operava, ancora, il riferimento alle Commissioni mediche (integrate) operanti presso le Aziende sanitarie locali, ma con la legge di conversione il predetto riferimento ai Collegi costituiti presso le ASL è stato eliminato, precisando e in tal modo interpretando la portata della norma in relazione all'individuazione dell'organismo medico-legale competente, la quale ora non può che essere effettuata sulla base della generale normativa procedurale vigente per gli accertamenti in ordine all'idoneità, inidoneità ed altre forme di inabilità.
In base a tale disciplina procedurale, gli accertamenti delle condizioni di idoneità del personale docente risultano di competenza delle Commissioni mediche del Mef, quindi nel momento in cui pervengano alle Commissioni mediche di verifica fascicoli relativi a personale docente della scuola, nei quali si chieda l'accertamento dell'inidoneità alla funzione di docenza e l'idoneità ad altri compiti, tali fascicoli dovranno essere regolarmente istruiti da parte delle Commissioni mediche di verifica, in quanto nella materia risulta operante la loro competenza e non quella delle Commissioni mediche delle ASL.
La visita comprensiva, in particolare, dell'esame corporale e del giudizio diagnostico, sarà effettuata da uno o più medici componenti la Commissione, mentre il rappresentane del Miur dovrà partecipare, con le funzioni che il Ministero intenderà precisare, unicamente alla fase conclusiva della procedura sanitaria, ossia all'emissione del conclusivo giudizio medico-legale.
Sempre con riferimento alla partecipazione del rappresentante del Miur, il Ministero delle Finanze ribadisce che la convocazione a visita, oltreché al diretto interessato, dovrà essere inviata anche all'Ufficio scolastico regionale, ai fini della designazione e della comunicazione del nominativo del rappresentante del Miur per l'integrazione della Commissione medica prescritta dalla norma.
Infine, un'ultima precisazione: avverso il giudizio in ordine all'idoneità o meno alle funzioni di docenza deve ritenersi operante la possibilità, per l'interessato, di presentare ricorso, nella via amministrativa, entro dieci giorni dalla notificazione del giudizio sull'idoneità effettuata a cura dell'Amministrazione procedente, alle Commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della Difesa.