La ANINSEI – Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione – ha formulato istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendo “se i gestori di istituzioni scolastiche, riconosciute paritarie ai sensi della L. n. 62/2000, possano assumere con contratti di apprendistato professionalizzante docenti, seppur nei limiti di età previsti dalla legge, qualora vantino il titolo di abilitazione all’insegnamento”.
Il Ministero ha risposto con interpello n. 38 del 5 novembre 2010 chiarendo che l’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento “di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro” attraverso l’“acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali” e “l’accrescimento delle capacità tecniche dell’individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato”.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere attivato “in tutti i settori di attività” e il possesso di eventuali competenze già acquisite dalla persona non è di ostacolo alla attivazione di un percorso di apprendistato, sempre che “nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore”.
Questo è il caso, ad esempio, di docenti che si sono recentemente abilitati attraverso i percorsi formativi denominati SISS, ma che non hanno acquisito le necessarie competenze professionali in
molte materie.
Sulla base di quanto sopra, il Ministero considera ammissibile l’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante anche in relazione al personale docente già abilitato all’insegnamento, “a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione”.
È quindi necessario “calibrare” il singolo Piano Formativo Individuale al fine di evidenziare l’effettiva “utilità” del contratto di apprendistato rispetto al quale, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non è di ostacolo il possesso di un titolo di studio a condizione che esista un vero percorso formativo coerente con le esigenze della impresa e finalizzato ad uno sviluppo anche pratico delle competenze del giovane assunto in apprendistato.