Sinergie di Scuola

Il dipendente pubblico assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

Il chiarimento è contenuto nel messaggio n. 6973 del 12/09/2014 con il quale l'Inps risponde ad alcuni quesiti riguardanti l'assenza per malattia e la casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro.

A tale proposito, l'Istituto ricorda che l’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009, prevede che l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il settore privato.

In applicazione di tale norma, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La vigente normativa prevede, inoltre, che gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di evidenti errori o refusi) o li rettificano. Quest’ultima eventualità nel caso in cui abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi.

L'Inps richiama anche l’art. 2087 del codice civile, che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure  necessarie a tutelare l’integrità fisica  dei prestatori di lavoro, e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008, che a sua volta obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia, non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente - che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto alla prognosi formulata nel certificato prodotto - abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da poter tornare al lavoro.

Per queste ragioni, il datore di lavoro può riammettere in servizio il dipendente che vogia rientrare anticipatamente solo in presenza di un certificato rettificativo del periodo di prognosi iniziale.

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