Allo stato attuale, i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto previsto dal D.Lvo n. 165/2001 art. 55 septies comma 1, si rivolgono a un medico privato per la certificazione dell’assenza dovranno chiedere al medico il certificato o l’attestato in forma cartacea, che poi recapiteranno all’amministrazione di appartenenza. Questo perché il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati di malattia riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il SSN, nonché i medici liberi professionisti, per i quali però non è specificatamente sanzionato il mancato utilizzo della modalità telematica, come invece per gli altri medici di cui sopra. Resta fermo comunque l’invio telematico per i medici privati già in possesso delle credenziali e degli strumenti necessari.
A chiarirlo è l’ennesima circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, la n. 2 del 28 settembre 2010, che nuovamente interviene in materia di trasmissione telematica dei certificati di malattia.
La circolare fa seguito alle operazioni di collaudo del sistema completate il 15 settembre, dalle quali è emersa una situazione che presenta ancora alcune criticità che saranno oggetto di monitoraggio nei prossimi quattro mesi.
Con l’occasione sono stati riassunti anche alcuni aspetti ancora poco chiari e sono state fornite ulteriori precisazioni.
Il lavoratore può prendere visione di tutti i certificati a lui intestati registrandosi al sito dell’INPS. Le amministrazioni possono ricevere gli attestati di malattia sia accedendo via web al sistema INPS, sia richiedendo all’istituto l’invio del documento su casella PEC. Dunque per le pubbliche amministrazioni, anche se gestite dall’INPDAP, l’ente di riferimento è l’INPS.
La circolare esamina inoltre alcune casistiche particolari.
Sono state riscontrate forti criticità relativamente ai certificati di ricovero ospedaliero, di dimissione e di pronto soccorso; per tale ragione, durante il periodo di monitoraggio e fino a quando non saranno messe a punto misure ad hoc, i medici continueranno a elaborare tali certificazioni in forma cartacea, con la conseguenza che i dipendenti continueranno a recapitarle all’amministrazione che dovrà pertanto accettarle secondo le consuete modalità.
Esistono poi delle situazioni in cui l’amministrazione ha la necessità di conoscere la diagnosi. È il caso dei dipendenti pubblici contrattualizzati nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni il medico dovrà elaborare il certificato in forma telematica, inserendo nel modello tutti i dati e le informazioni necessari, utilizzando eventualmente anche la finestra “note”, dopodiché lo trasmetterà telematicamente all’amministrazione di appartenenza del paziente. Il medico dovrà altresì stampare e consegnare al lavoratore copia cartacea del documento che il lavoratore dovrà far pervenire all’amministrazione tramite PEC, fax, raccomandata o consegna a mano. L’assenza quindi è giustificata dall’invio del certificato da parte del medico, ma ai fini dell’esenzione dalla visita fiscale è necessario l’invio successivo della copia del documento da parte del lavoratore. L’amministrazione potrà verificare la corrispondenza tra i le due certificazioni mediante consultazione del sito INPS.
E in ultimo una raccomandazione per i datori di lavoro: qualora ricevano dei certificati in forma cartacea al di fuori delle casistiche suesposte, è necessario segnalare l’anomalia entro 48 ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita comunicazione alla casella PEC dell’Azienda di riferimento del medico. Le amministrazioni sono inoltre invitate a portare a conoscenza i propri dipendenti dei contenuti della circolare.