La Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, nel rispondere ad alcune richieste di chiarimenti avanzate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia, con la nota n. 6165 del 16 marzo 2011 è intervenuta nei casi di maternità difficile, stabilendo che l'accertamento effettuato dall'ASL, costituendo un giudizio di carattere tecnico, è senz’altro vincolante per la DPL ai fini dell’adozione del relativo provvedimento di interdizione dal lavoro anticipata o posticipata ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 151/2001.
Il servizio ispettivo del Ministero, nel disporre l’astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro, può comunque anche prescindere dall’acquisizione di un parere medico (che, nel caso fosse richiesto, dovrebbe comunque provenire dalla ASL) e procedere all’emanazione del relativo provvedimento di interdizione sulla base dei risultati della propria attività di vigilanza, qualora essi evidenzino l’esistenza di condizioni che danno luogo all’astensione.