L’azione di rivalsa può ritenersi conclusa solo al momento del recupero delle somme richieste, tramite acquisizione del numero di CRO attestante l’avvenuta transazione o acquisendo il numero di ricevuta dalla Banca d’Italia.
A ribadirlo è l'USR Lombardia, che con propria nota ha anche sottolineato che, sino a tale momento, chi ha attivato il procedimento di recupero (azione di rivalsa) è tenuto a curarne l’andamento per tutelare il diritto di credito dell’amministrazione.
A tal proposito, solo nel caso in cui ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito sia rimasto privo di successo, sarà necessario coinvolgere l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente, mediante la trasmissione del fascicolo.
Il ricorso all’Avvocatura, per l’acquisizione del parere di congruità, è necessario anche quando l’Assicurazione, a composizione bonaria della vertenza, offra un importo minore di quello indicato nella richiesta risarcitoria.