Qualche giorno fa avevamo illustrato le novità degli ultimi mesi riguardanti la disciplina dei congedi di maternità e paternità.
Avevamo dato anche notizia delle modifiche apportate dalla Riforma del mercato del Lavoro, con l'introduzione del congedo parentale obbligatorio per il padre lavoratore. Il 22 dicembre scorso il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha sottoscritto il decreto attuativo della legge n. 92/2012, attualmente al vaglio della Corte dei Conti per la relativa registrazione.
Il decreto riguarda le modalità per la fruizione - a partire dal 1° gennaio 2013 - del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido, previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della Riforma del Lavoro.
Il congedo obbligatorio e quello facoltativo sono fruibili entro il quinto mese di vita del bambino.
Il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso, mentre la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Per poter fruire del congedo obbligatorio, il padre lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, almeno 15 giorni prima, i giorni in cui intende fruire del congedo. Sempre in forma scritta va presentata l'istanza per il congedo facoltativo, ricordando di allegare anche una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli fruiti dal padre.
Entrambi i congedi non sono frazionabili in ore.