Come abbiamo già avuto modo di chiarire in altre occasioni, non rientrano nel computo dei giorni di assenza per malattia, ai fini della determinazione del periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto), e sono retribuite per intero:
- le assenze per infortunio certificate dall’INAIL;
- la malattia dipendente da causa di servizio;
- l’assenza per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, che comprende, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie (postumi delle cure).
Per quanto riguarda, nello specifico, il punto 3), l'art. 17, comma 9, del CCNL Scuola 29/11/2007 dispone, per i dipendenti a tempo indeterminato, che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Le medesime disposizioni valgono anche per il personale a tempo determinato (v. comma 15 dell'art.19).
Ma cosa si intende esattamente per “gravi patologie”?
Il CCNL Scuola non individua tassativamente i casi qualificabili come tali, per cui, in assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie”, la valutazione della gravità non può essere rimessa al Dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla competente ASL.
In tal senso, considerata l'ambiguità dell'espressione utilizzata e onde evitare ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai Dirigenti scolastici nella valutazione del tutto discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici, molti Uffici scolastici regionali in passato hanno fornito indicazioni alle scuole, ritenendo che nei casi in cui il lavoratore produca una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio.
Il riconoscimento della grave patologia richiede dunque la sussistenza di due requisiti essenziali:
- che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da una struttura convenzionata;
- che l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Il dipendente deve pertanto fornire la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso gli ambulatori ASL) che attesti la grave patologia.
La certificazione prodotta, oltre a contenere l’esplicito riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare, dovrà indicare il percorso terapeutico adottato e contenere l’indicazione dei giorni durante i quali lo stesso dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio.
Quindi, la certificazione medica da presentare al Dirigente scolastico deve obbligatoriamente precisare che si tratta di grave patologia, che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ha effetti invalidanti e il numero dei giorni di assenza per terapia con effetti invalidanti.
In sintesi, i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 dell’art.17 sono:
- periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
- periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).
Tali periodi, peraltro, sono tra i pochi esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001.
Non possono invece rientrare nella “grave patologia” e quindi godere dei benefici previsti i periodi di assenza le cui certificazioni mediche non contengano le precisazioni suddette.