L’estensione temporale dell’istituto della convalida delle dimissioni, introdotta dalla Riforma Fornero, non ha riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione erogata a seguito di dimissioni volontarie, che pertanto può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Il chiarimento è contenuto nell'interpello del 5 febbraio 2013, n. 6 del Ministero del Lavoro che risposto al seguente quesito: a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012, sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre può fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale?
La lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.
Le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 all’art. 55, comma 4, richiamate nel quesito non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità, in quanto la disposizione, estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.
In definitiva, nulla cambia sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie che sussiste quindi solo fino al compimento del primo anno di età del bambino, periodo in cui vige il divieto di licenziamento.