Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha attivato un apposito servizio di risposta alle FAQ sul tema dei certificati, che può essere utile consultare periodicamente.
Un intervento significativo per la istituzioni scolastiche riguarda i diplomi o titoli di abilitazione, e se essi debbano riportare la dicitura prevista dall’art. 40 ovvero il divieto di produzione ad altre pubbliche amministrazioni.
A tale proposito il Ministero ha chiarito che “I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi dell'art. 42, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non sono certificati. Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione”.
Di seguito le altre due faq pubblicate:
Acquisizione d'ufficio e controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Il certificato rilasciato da un'amministrazione pubblica ad un altro soggetto pubblico o ad un gestore di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione d'ufficio di cui all'art. 43 ovvero dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, va rilasciato privo della dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» ?
Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.). Nel caso in cui comunque venga rilasciato, sul certificato va apposta solo la seguente dicitura " Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".
Certificazioni da produrre all'estero ad enti pubblici o privati stranieri
Quale è la dicitura che le Pubbliche amministrazioni devono apporre alle certificazioni da produrre all' estero ad enti pubblici o privati stranieri?
Per le certificazioni da produrre all'estero su richiesta del privato interessato le amministrazioni devono apporre, oltre alla dicitura prevista dall' art. 40, comma 02 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la dicitura: "valido all'estero".