Ai fini della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici, risulta condizione preclusiva l’aver commesso anche solo una violazione; non è conseguentemente necessario, per l’effetto preclusivo, che vengano accertate una pluralità di violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
A sottolinearlo è il Consiglio di Stato, sezione VI, che con sentenza del 4 aprile 2011 n. 2100 si è espresso nel merito dell’esclusione da una gara pubblica di una società dal cui DURC risultava una situazione di inadempienza per un importo di euro 14.000,00.
L’uso del plurale nell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163 del 2006 - che individua, quale condizione preclusiva della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici, l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali - si collega al carattere generale ed astratto del dato normativo, riferito all’ampia casistica delle violazioni nella materia che, in concorso con la connotazione di gravità, precludono la partecipazione alla gara.
Il Consiglio ha anche chiarito che la violazione contributiva risulta “grave” quando supera i limiti di tolleranza stabiliti dall’art. 8, co.3 del DM 24/10/2007: secondo tale norma sono cause non ostative al rilascio del documento di regolarità contributiva uno scostamento di euro 100,00 rispetto al dovuto, o non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione. La violazione accertata, nel caso di specie, supera evidentemente entrambi detti limiti di tolleranza.
Per tali ragioni “la statuizione della stazione appaltante di esclusione dalla gara non si configura pertanto irragionevole - in raffronto ai parametri che in via ordinaria presiedono il rilascio del d.u.r.c. - né sproporzionata al fine perseguito dalla disciplina sui requisiti di ammissione alle gare pubbliche che, con riguardo alla c.d. correntezza contributiva, eleva ad elemento di affidabilità della ditta contraente il corretto assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti delle maestranze ed, allo stesso tempo, ne rafforza l’ adempimento a salvaguardia di diritti non disponibili del lavoratore”.
Pertanto, conclude la sentenza “poiché il requisito di correntezza contributiva va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva”.