I congedi previsti dal decreto legge n. 30/2021 possono essere richiesti esclusivamente nelle ipotesi in cui la sospensione della didattica sia giustificata da esigenze legate all’emergenza pandemica.
Conseguentemente, la portata applicativa di tale normativa non può estendersi a fattispecie come le vacanze pasquali o le giornate festive in cui non si verifica la prescritta condizione della sospensione dell’attività didattica in presenza. Si tratta, infatti, di ordinaria interruzione dell’attività didattica prevista dalla programmazione dei calendari scolastici e perciò del tutto svincolata dalla situazione emergenziale.
Per approfondimenti: parere Funzione Pubblica 27697 del 24/04/2021