“In base ai principi generali in materia, l'accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il diniego è l’eccezione”. Così si è espresso il Tar del Lazio, con la sentenza n. 32103 del 3 settembre 2010, con la quale ha ritenuto fondato il ricorso di una partecipante ad un concorso pubblico che aveva richiesto l’accesso ai titoli di studio ed ai documenti comprovanti i titoli di preferenza dei concorrenti che si erano classificati prima di lei, accesso che le era stato negato.
L’accesso, secondo il Tar, può infatti essere escluso nei casi espressamente previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990, tra i quali non rientra quella in parola.
Pertanto l’accesso ai documenti prodotti dai candidati (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati) non può essere rifiutato dall’amministrazione dato che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi e deve essere esclusa, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza; e sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti.