Sinergie di Scuola

È inammissibile la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe, perché la funzione docente non è diretta alla scelta degli studenti più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato che con la sentenza n. 7650 del 28 ottobre 2010 ha respinto il ricorso dei genitori di un minore per l’annullamento dell’atto di diniego del Dirigente scolastico relativo alla richiesta di accesso agli elaborati scritti del proprio figlio e degli altri compagni di classe in alcune materie, oltre che ai registri personali delle insegnanti interessati.

Contro la sentenza di primo grado si sono appellati i genitori, lamentando che l’accesso agli atti degli altri studenti dovrebbe essere consentito eventualmente con mascheratura del nome o in forma anonima e che sussisterebbe l’interesse a verificare se vi sia stata disparità di trattamento del proprio figlio attraverso il raffronto con i compiti scritti dei compagni di classe. Inoltre affermano il loro diritto di “prendere visione” degli originali ed eventualmente estrarre copia degli atti rilevanti.

L’appello non è stato accolto. Secondo il Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Nel caso concreto, la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe appare proprio un inammissibile controllo generalizzato. E inoltre i voti molto negativi ottenuti dal minore in quasi tutte le materie, sia nella pagella del primo trimestre, sia in quella intermedia, dimostrano l’inutilità della richiesta rispetto all’interesse diretto, concreto ed attuale dei genitori che deve invece concretizzarsi “esclusivamente nella tutela della posizione del figliolo”.

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