L’articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 ha previsto che: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni”.
Con la circolare n. 92 del 23/12/2015 l'Inail ha ricordato che, il citato D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è diventato effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del registro.
Nulla è però mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).