Restano invariati per il 2021 gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione all'ANAC, previsti dall’art. 1, co. 32, della Legge 190/2012 e dell’art. 37, co. 1, del D.lgs. 33/2013, dei dati riguardanti il 2020.
Lo fa sapere l'ANAC, con avviso del 4/01/2021.
Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC ( comunicazioni@pec.anticorruzione.it) dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2021 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).
I file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2019, dovranno essere conformi all’ultima versione degli schema XSD (vedi sezione ‘Specifiche XSD’ della pagina “Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32”) - vai alla precedente notizia
In particolare, si ricorda l’obbligo pubblicare sul sito istituzionale della propria istituzione scolastica, nella sezione “Amministrazione trasparente“, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, le informazioni di cui all’art.1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Tali informazioni devono essere raccolte in tabelle rese liberamente scaricabili in formato standard aperto con i dati relativi ai contratti dal 1° gennaio al 31 dicembre (Delibera ANAC n. 39 del 2016).
Tale obbligo si intende assolto esclusivamente mediante la compilazione e l’invio all’ANAC ( comunicazioni@pec.anticorruzione.it), di apposito modulo contenente il codice fiscale e l’indirizzo URL di pubblicazione delle informazioni di cui sopra.
I predetti adempimenti devono essere assolti entro il 31 gennaio (art 1 c. 32 della Legge 6.11.2012 n.190).
In particolare, le stazioni appaltanti devono:
- trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.
- Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
A partire da febbraio l'ANAC effettuerà i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati.
È quindi consigliabile verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla notizia riservata agli abbonati STANDARD ed ESTESO dal titolo: "Contratti, quali informazioni trasmettere all'Anac?"