A pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per il personale della scuola, arriva la nota del Ministero (nota 1889 del 7/12/2021) contenente alcuni chiarimenti, anche se alcuni nodi restano irrisolti.
Chi riguarda
L'adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).
Dal prossimo 15 dicembre 2021, dunque, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde Covid-19, ora pari a nove mesi.
L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato e riguarda anche i Dirigenti scolastici (la verifica in questo caso spetta ai Direttori degli USR).
Resta fermo anche l’obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola, se dipendente della scuola.
Chi è escluso
È escluso il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
L'obbligo al momento non riguarda il personale esterno, come chi opera a supporto dell’inclusione scolastica, il personale impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Per questi sarà sufficiente dunque il green pass "base" (ottenibile anche con il tampone).
Soggetti esentati dalla vaccinazione
In merito ai soggetti esentati dalla vaccinazione, il Dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
Verifca dell'obbligo
Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:
- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.
Nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del Dirigente scolastico.
In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
In proposito, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute “raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di Covid-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione”.
Sospensione dal servizio
La mancata presentazione della documentazione di cui sopra determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il Dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Sostituzione del personale assente
Per la sostituzione del personale docente sospeso, il Dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.
Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbono aver previamente adempiuto all’obbligo. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.
Sanzioni amministrative
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.
Trasporto pubblico
Circa l’utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.
Non è invece soggetto all’obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l’utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).
Attività teatrali
Circa lo svolgimento di attività teatrali, l’art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che “Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche”. Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde Covid-19.
Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, inclusi i familiari degli studenti.
Nodi irrisolti
La nota del MI non risponde ad alcune questioni, che restano tuttora irrisolte. Innanzitutto, come dovranno essere effettuate le verifiche senza violare la privacy del personale?
Poi, che termine dovrà essere inserito nei contratti dei supplenti che sostituiscono il personale sospeso, dato che non è certo il momento del rientro in servizio e visto che secondo il CCNL 2018 è necessario comunque inserire una scadenza nei contratti a tempo determina?
Inoltre, cosa succede al personale che, al momento dell'introduzione dell'obbligo, è assente per malattia? La nota del MI parla solo personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso "di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale". La malattia è ricompresa tra le casistiche che fanno venir meno l'obbligo e di conseguenza la sospensione, almeno fino al termine del periodo di assenza?