Le ore prestate oltre l’orario di servizio dal DSGA devono ritenersi compensate dal trattamento accessorio dell’indennità di direzione, previsto e disciplinato dagli artt. 56, 77, 82 ed 88 del CCNL 29 novembre 2007, oppure vanno poste a recupero? Nel qual caso, devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico?
Così ha risposto l'ARAN, con orientamento applicativo CIRS92:
L’indennità di direzione dei DSGA costituisce un trattamento accessorio previsto e disciplinato dagli artt. 56 (indennità di direzione e sostituzione del DSGA), 77 (struttura della retribuzione), 82 (compenso individuale accessorio per il personale Ata) ed 88 (indennità e compensi a carico del fondo d’istituto) del CCNL 29 novembre 2007.
In virtù del richiamo operato dal predetto art. 88, le modalità di corresponsione sono disciplinate dal CCNI del 31.8.1999, in particolare dall’art. 34 (Indennità di amministrazione) che rimanda all’art. 33 (Indennità di direzione); le misure sono invece definite dalla tabella 9 allegata al vigente CCNL, come modificata dall’art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008.
Per quanto concerne, invece, il pagamento di eventuali prestazioni straordinarie del DSGA, esso è stato eliminato dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25.08.2008, modificativo dell’art. 89 del CCNL del 29.11.2007, secondo cui non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario al DSGA. Tale articolo, infatti, dispone che il DSGA ha diritto, a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, soltanto alla corresponsione dei compensi per le attività e le prestazioni aggiuntive collegate ai progetti finanziati dall’UE, da Enti o istituti pubblici e privati da non porre a carico del fondo stesso.