“L’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente".
A ribadirlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 11833 del 16/05/2013 ha confermato il divieto per i dipendenti pubblici, anche in regime di contratto a tempo parziale, di esercitare l’attività di avvocato.
"La legge n. 339/2003 […] - continua la Suprema Corte - mira ad evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della PA, ed è volta a garantire l’indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente; inoltre il principio di cui all’art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell’assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni".
Teniamo però a precisare in questa sede che la limitazione di cui sopra non riguarda tutti i dipendenti pubblici.
Infatti, i docenti (anche se non tutti) godono di un regime di maggior favore, indipendentemente dal tipo di contratto (a tempo pieno o a tempo parziale).
Per approfondimenti, rimandiamo alla lettura della monografia "Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico".