Sinergie di Scuola

Considerate le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza Scattolon del 6 settembre 2011) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Agrati del 7 giugno 2011), il Tribunale del Lavoro di Teviso (sentenza del 13/01/2012) "ritiene di dover disapplicare la norma contenuta nel comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 n. 266 del 23 dicembre 2005 perché contrastante con la normativa comunitaria e in particolare con la disciplina del trasferimento di impresa e con il principio di parità delle armi in ambito processuale".

Si ricorda che il suddetto comma 218 prevede che: "Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Per effetto della disapplicazionedi tale norma, per il Tribunale "deve essere riconosciuta alla ricorrente l’intera anzianità maturata sia nei ruoli dell’ente locale di provenienza essi eventualmente dei dipendenti di altre amministrazioni anche statali con conseguente provvedimento di nuovo inquadramento, con esclusione della criterio della temporizzazione, non previsto per legge arbitrariamente inserito nel decreto ministeriale 5 aprile 2001 ed applicato nell’interpretazione data dall’amministrazione del decreto di inquadramento definitivo individuale, unitamente ad ogni altro atto inerente e/o conseguente. La pubblica amministrazione resistente, pertanto dovrà essere condannata a riconoscere alla ricorrente ai fini economici e giuridici dell’anzianità tutto maturatasi alle dipendenze dell’ente locale di provenienza essi eventualmente dipendenze di altre amministrazioni anche statali dalla data di assunzione al 31 dicembre 1999 ed a corrispondere le differenze maturate a partire dal 1 gennaio 2000 tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed all’anzianità stabilite nel CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola e successive modificazioni ed il minore importo corrisposto, con interessi legali e eventuale rivalutazione monetaria a far data dal 1 gennaio 2000 sino al soddisfo, con conseguente provvedimento di nuovo inquadramento".

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