Sinergie di Scuola

La mancata concessione (per un periodo più o meno lungo) dei riposi doppi in caso di parto gemellare comporta "in re ipsa" un danno, corrispondente all’omesso soddisfacimento delle esigenze, che la legge n. 53/2000 intende soddisfare: non solo la protezione della salute della donna e la maggiore attenzione per le necessità fisiologiche dei neonati nel primo anno di vita, ma anche l’appagamento dei bisogni affettivi e relazionali di ciascun bambino, per realizzare il pieno sviluppo delle loro personalità.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza n.  2732 del 9 maggio 2011, con la quale ha accolto il ricorso di una dipendente pubblica alla quale non era stato riconosciuto il diritto al doppio del periodo previsto per il riposo giornaliero ex lege 8 marzo 2000, n. 53 in caso di parto gemellare.

Per i giudici, anche indipendentemente dal riconoscimento formale, operato con la citata legge, la ratio della normativa previgente imponeva, in caso di parto gemellare, il raddoppio dei periodi di permesso per il genitore che ne facesse richiesta al proprio datore di lavoro (anche di natura pubblica), in considerazione dei maggiori oneri di cura e assistenza dei minori interessati.

E  l’appellante – anche in assenza di specifiche allegazioni su un possibile danno materiale (come la necessità di ricorrere a personale a pagamento per l’assistenza dei bambini, in corrispondenza delle ore di permesso negate) – può pertanto richiedere la valutazione equitativa, di cui all’art. 1226 cod. civ., per la mancata corrispondenza ai bisogni relazionali sopra specificati, quale danno certamente non suscettibile di prova nello specifico ammontare, ma sussistente per le stesse ragioni giustificatrici delle norme a tutela della genitorialità.

Ugualmente sottratta ad onere della prova deve ritenersi la colpa dell’Amministrazione, peraltro insita nella stessa riconosciuta violazione delle disposizioni legislative da applicare, anche perché nel caso di specie è stato leso un diritto soggettivo riconducibile al rapporto di lavoro, con conseguenti netti profili di responsabilità contrattuale.

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