Tra le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, l'art. 15 apporta modifiche alla normativa sulla interdizione anticipata dal lavoro per maternità.
A partire dal 1° aprile 2012, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro.
In sostanza l’ASL provvederà a rilasciare l’autorizzazione per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, mentre la DPL procederà per le altre due ipotesi: quando esistono condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e nelle ipotesi in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Quindi, dal 1° aprile prossimo le future mamme non dovranno più rivolgersi alle DPL, ma direttamente all'ASL, per richiedere l'astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio o rischio di aborto.