L'art. 6 del cosiddetto decreto Monti (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in G.U. n. 284 del 6/12/2011 - Suppl. Ord. 251) contiene anche nel testo definitivamente approvato alcuni interventi - passati per lo più inosservati - su equo indennizzo e pensione privilegiata, interventi che fanno salvi i procedimenti già in corso e che verranno applicati dal momento dell'entrata in vigore della disposizione.
L'articolo, in particolare, dice che:
"Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".
In altri termini, per i dipendenti pubblici non sarà più possibile presentare domanda per il riconoscimento della causa di servizio, nè per ottenere l'equo indennizzo e la pensione privilegiata. Così come non sarà più previsto il rimborso spese per la degenza per causa di servizio. Il tutto fa salvi i procedimenti già in corso e i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima dell'entrata in vigore del decreto.