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La Corte di Cassazione (sezione lavoro, sentenza n. 25159 del 26/11/2014) si è recentemente pronunciata in merito alle assenze per ferie non autorizzate da parte del datore di lavoro.

Il caso riguardava una dipendente di Poste Istaliane che, a fronte della richiesta della lavoratrice di fruire di due periodi di ferie, aveva ricevuto come risposta l'autorizzazione alle ferie solo per il primo periodo.

La dipendente in questione aveva fruito comunque del secondo periodo di ferie, ritenendo che il datore di lavoro non avesse espressamente rigettato la domanda per il periodo residuo.

La Cassazione ha però ritenuto che, avendo l’azienda autorizzato unicamente un periodo di ferie, le ulteriori pretese ferie di fatto godute dalla lavoratrice fossero frutto di una illegittima autodeterminazione e collocamento unilaterale in ferie da parte della stessa, in contrasto con l’art. 2109 c.c. e con il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario in materia, secondo cui il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro.

La sentenza riguarda una lavoratrice di Poste Italiane S.p.A., ma, come ritieneanche l'Aran, il principio è applicabile anche al lavoro pubblico.

 

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