Nell'articolo di Sinergie di Scuola n. 43 dal titolo "E' suonata la campanella, tana libera tutti!", Alberto Torri si è occupato di un momento molto delicato della vita scolastica: l'uscita da scuola. Tra i vari aspetti affrontati, particolare attenzione è stata posta all'uscita da scuola dei minori senza la presenza di un adulto a prelevarli. Come può la scuola tutelarsi in queste situazioni?
Nel rimandare alla lettura dell'articolo, segnaliamo che sullo stesso argomento l'Usr per il Veneto ha recentemente pubblicato la circolare n. 5637 dell'1/12/2014 in cui riepiloga diversi aspetti riguardanti il dovere di vigilanza nei confronti degli alunni.
Con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni Istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sull'integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni. Tale obbligo, qualificabile come posizione di garanzia penalmente rilevante, permane a carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati, e quindi, fino al subentro dei loro genitori o delle persone da questi incaricate.
Il dovere di vigilanza predetto è riferibile in via preminente al personale docente, ma grava anche sul personale Ata, mentre gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia ad esso funzionali fanno capo al Dirigente scolastico, cui è pertanto ascrivibile, a seconda dei casi, per la violazione dell'obbligo stesso, una responsabilità ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.
La responsabilità nascente dalla violazione del dovere di vigilanza in questione non riveste carattere oggettivo, in quanto è comunque fondata sulla colpa. Ne consegue che ai fini dell'accertamento della responsabilità è fondamentale che il soggetto obbligato sia in grado di documentare di aver messo in atto la necessaria valutazione di prevedibilità e di prevenibilità dei rischi, e di avere conseguentemente modulato la propria azione con l'adozione delle cautele idonee a prevenire i rischi prevedibili. Quindi è importante provvedere alla disciplina, tramite appositi atti formali (Regolamento di Istituto), delle modalità di adempimento del dovere di vigilanza in questione.
La circolare regionale si occupa anche nel dettaglio della questione relativa all'uscita autonoma da scuola degli alunni, rispetto alla quale, in primo luogo, ogni Istituto scolastico è tenuto a disciplinarne le modalità nel proprio Regolamento di Istituto, secondo i parametri di valutazione e le conseguenze sopra indicati. In secondo luogo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, è da escludere, in sede di regolamentazione della materia, l'adozione di disposizioni interne all'Istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne.
Pertanto, "deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l'integrità.fisica del minore il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore di rincasare da solo all'uscita da scuola"; inoltre, "non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del Dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente".
Nulla vieta, peraltro, che il singolo Istituto scolastico, in presenza di situazioni particolari, valendosi della collaborazione dei genitori al fine di valutare nel migliore dei modi la situazione c.d. ambientale in relazione alla capacità del minore di farvi fronte autonomamente, possa derogare al principio generale predetto, e giustificare, motivando adeguatamente la propria scelta, l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola di un alunno.
Con riferimento alla regolamentazione degli eventuali specifici casi eccezionali di uscita autonoma, valgono, in ogni caso, le seguenti osservazioni.
Il dovere di vigilanza attiene ai mezzi e non al risultato, e va qualificato come relativo, non come assoluto. Quindi, ogni Istituto scolastico è tenuto ad adottare, secondo una valutazione di prevedibilità e prevenibilità dei rischi, opportune strategie organizzative e progettuali, calibrate sulla concreta situazione di riferimento, che tengano conto di fattori specifici quali, ad es., le condizioni e il contesto territoriali e ambientali, l'età e il grado di maturazione dei soggetti sorvegliati. Tali strategie, così valutate caso per caso, devono quindi sostanziarsi nella formalizzazione di compiti e raccomandazioni che, con particolare riferimento alla posizione degli alunni, abbiano un rigore inversamente proporzionale all'età e alla maturazione dei minori. Tali strategie, inoltre, da un lato devono essere conosciute e seguite da tutti gli operatori scolastici, e, dall'altro lato, devono essere condivise sia con le famiglie che con gli enti locali. Esse devono comunque risultare e trovare compiuta espressione attraverso gli atti formali (quali, ad es., il Regolamento di Istituto) tramite i quali l'istituzione scolastica organizza la propria attività.