Con nota 8646 del 4/04/2018 il Miur ha pubblicato alcune rettifiche riguardanti gli avvisi Avvisi 4395 del 09/03/2018 (PON inclusione sociale e lotta al disagio) e 4396 del 09/03/2018 (PON potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa), nonché le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, pubblicate in data 09/02/2018 con nota 1498.
Errata corrige in merito ai criteri di Ammissibilità dei progetti
- avviso 4395 del 09/03/2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”; (Art. 5 Ammissibilità comma f);
- avviso 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa (art. 7 Ammissibilità comma g).
In entrambi gli avvisi gli articoli indicati stabiliscono che sono ammissibili i progetti che: “provengano da Istituzioni scolastiche il cui conto consuntivo relativo all’ultima annualità sia stato approvato dai revisori contabili”. Tale disposizione è rettificata come segue: “sono ammissibili i progetti che provengano da Istituzioni scolastiche il cui conto consuntivo relativo all’ultima annualità sia stato approvato dal consiglio di Istituto”.
Errata corrige “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” – FESR
Per quanto riguarda l’eventuale ricorso ad esperti per la pubblicità:
- a) Pag. 54 “Con riferimento alle spese di pubblicità, nel caso di ricorso a esperti di settore, individuati a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica, il massimale è pari a € 70,00/h omnicomprensivo”
- b) Pag. 88 “Si precisa che non possono essere riconosciute spese a carico della voce pubblicità relative a incarichi al personale interno o esterno, ma solo per quelle per acquisizione di beni e/o servizi”.
Il Miur chiarisce che non c’è contraddizione tra le due affermazioni in quanto il punto a) fa riferimento alle attività di pubblicità richieste dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e il punto b) a quelle relative al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). Tuttavia, qualora per eventi particolari, fosse necessario il ricorso ad esperti di settore anche per l’attività di pubblicità relativamente alle azioni del FESR, è comunque possibile ricorrere a quanto previsto dal punto a) e la relativa spesa è ammissibile. Quanto stabilito al punto 2 sarà inserito nel testo delle suddette Disposizioni.