Con la nota 2981 del 25/10/2023 il MIM ha fornito chiarimenti sulle regole a cui le scuole debbono attenersi per il conferimento delle supplenze al personale ATA a supporto delle attività previste per il PNRR.
Innanzitutto, il Ministero ha precisato che per il conferimento delle supplenze si fa riferimento al Regolamento delle supplenze ATA di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, e che sarà possibile frazionare i posti, nel limite massimo delle 36 ore settimanali. Anche la cumulabilità di diversi rapporti di lavoro sarà consentita secondo quanto indicato dallo stesso Regolamento.
Con riferimento alle sostituzioni del personale assente, sarà possibile ricorrervi a partire dal congedo di maternità -astensione obbligatoria e d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, previa autorizzazione degli uffici scolastici regionali.
In proposito, le funzioni SIDI saranno adeguate sulla base delle nuove indicazioni.
Infine, il MIM ha sottolineato che il cambio di profilo rispetto alla richiesta effettuata dalle scuole tramite monitoraggio sarà consentito esclusivamente per la variazione da assistente a collaboratore scolastico e non viceversa; e che per quanto riguarda le modalità di individuazione dell’avente titolo alla nomina di assistente tecnico di informatica nel prio ciclo, si dovrà ricorrere alle graduatorie di istituto per assistente tecnico di informatica dell’istituzione scolastica secondaria di II grado più vicina. È noto, infatti, che le scuole del primo ciclo di istruzione, in assenza della previsione di assistente tecnico nella propria dotazione organica, non procedono alla predisposizione della graduatoria per tale profilo professionale.