Sinergie di Scuola

Con la nota prot. n. 1391 del 4 febbraio 2015 il Ministero richiama l'obbligatorietà del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali contestualmente al pagamento del relativo compenso netto corrisposto per prestazioni lavorative effettuate a vario titolo sui progetti autorizzati, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013 PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento".

L'omesso versamento costituirebbe infatti un mancato introito per l'Erario e per gli Enti previdenziali e rappresenterebbe una circostanza valutabile sia sotto il profilo disciplinare che sotto quello della determinazione di un danno e della conseguente responsabilità amministrativo-contabile riferibile, quantomeno, alle sanzioni e agli interessi dovuti a causa del ritardato pagamento.

Le scuole, nel caso di mancato versamento, non possono assumere a proprio carico gli oneri connessi al ritardato pagamento, quali interessi e sanzioni, in quanto, questi ultimi, sono addebitabili esclusivamente al soggetto da cui è dipesa l'omissione o il ritardo. All'eventuale pagamento in ritardo effettuato dall'Istituzione Scolastica dovrà quindi necessariamente seguire un'azione tesa a fare valere il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto personalmente responsabile.

È l'art.29, comma 5, del D.I. n.44/2001 ad individuare nel DSGA la diretta responsabilità in riferimento alla realizzazione di tali adempimenti, alla quale si affianca quella del Dirigente scolastico quale conseguenza della mancata vigilanza.

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