Nel rispondere ad un quesito dell'Usr per il Piemonte, l'Inps ha comunicato che l'art. 11 bis del D.L. n. 102/2013 ha disposto quanto segue: "ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo lo disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Itrattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014".
In attuazione di tali disposizioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato lo Circolare n. 44 del 12/11/2013, con la quale viene disposto che i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 11bis dovranno presentare apposita istanza alla direzione territoriale del lavoro della provincia di residenza entro il 26 febbraio 2014.
Ricevuto l'accoglimento da parte della direzione territoriale del lavoro, prima di essere collocato a riposo, il soggetto in questione dovrà attendere la lettera da parte dell'lnps, nella quale gli verrà comunicato che lo stesso è rientrato tra i beneficiari della salvaguardia.
L'interessato, per poter rientrare tra i probabili beneficiari della salvaguardia, oltre alla lettera di accoglimento da parte della DTL, dovrà maturare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015, pertanto il personale del comparto scuola dovrà maturare i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013.
I requisiti pensionistici previsti dallo normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i. sono per l'anno 2012 quota 96, con almeno 35 anni di anzianitò contributiva e 60 anni di età oppure 40 anni di anzianitò contributiva; per l'anno 2013 quota 97 e 3 mesi, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni e 3 mesi di età oppure 40 anni di anzianità contributiva.
Nei confronti di tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 co ma 21 del decreto legge n. 138/2011, il quale prevede l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.