Sono incedibili indennità di buonuscita, indennità premio di servizio e indennità di anzianità ma solo fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale. Risolti i rapporti i trattamenti, in base alla legge 10/2011 in vigore dal 27 febbraio di quest’anno, sono cedibili, in tutto o in parte, nel periodo che va dalla cessazione del rapporto lavorativo e previdenziale alla effettiva e completa erogazione agli aventi diritto.
Il lavoratore può cedere ad altri l’importo maturato netto del trattamento di fine servizio (Tfs), sottratti gli eventuali debiti nei confronti dell’Inpdap, conosciuti prima della notifica della cessione.
I contratti di cessione stipulati prima del collocamento a riposo sono nulli e quindi non hanno alcun effetto.
Somma cedibile. Nel caso in cui l’iscritto stipuli un contratto di cessione prima di ricevere il pagamento del Tfs o della prima rata, per poter stabilire quale sia la somma cedibile l’interessato deve chiedere agli uffici Inpdap territorialmente competenti (è disponibile l’apposito modulo nel sito www.inpdap.gov.it) la certificazione del credito cedibile. Eventuali debiti con Inpdap o debiti diversi di cui si abbia notizia sono determinati ed esclusi dal netto cedibile e recuperati in sede di liquidazione e pagamento all’eventuale cessionario.
Procedura di verifica. Una volta quantificata la quota, se essa è di importo superiore ai 10 mila euro, Inpdap deve attivare la dovuta di verifica segnalando il caso a Equitalia. Se il richiedente risulta essere in debito di qualche somma con gli agenti della riscossione, il relativo debito deve essere accantonato, nell’ambito della procedura, secondo i criteri e le quantità indicate dall’agente della riscossione e l’Istituto non può autorizzare la cessione del credito, almeno non per l’intero ammontare. Nell’evenienza che venga chiesta una cessione del Tfs dopo aver ricevuto il pagamento della prima o della seconda rata, l’interessato dovrà comunque chiedere all’Istituto la certificazione del residuo credito cedibile per evidenziare le rate già poste in pagamento e le somme ancora da pagare.
Cessionari. La notifica del contratto di cessione, corredato della certificazione relativa al Tfs cedibile prodotta dalla sede Inpdap, può essere effettuata in qualsiasi forma, a condizione che rechi data certa e possa far identificare la provenienza della notifica stessa. Possono essere cessionari dei Tfs le banche e gli intermediari finanziari. In caso di più contratti di cessione dell’intero trattamento di fine servizio o relativi ad uguali importi, Inpdap darà esecuzione a quello notificato per primo.
Scadenze di pagamento. La cessione del Tfs ha l’effetto di trasferire, totalmente o parzialmente, il diritto di
credito dell’iscritto ad un soggetto diverso da questo. Resta inalterata la normativa sulle scadenze di pagamento del trattamento, compresa quella che impone il pagamento rateale del trattamento nei casi in
cui superi i 90 mila euro.
Recupero indebiti. Qualora dovesse essere rilevato, successivamente alla cessione, che sono state indebitamente erogate somme maggiori rispetto a quelle dovute a titolo di Tfs, il recupero sarà attivato nei
confronti del cedente (l’iscritto o il beneficiario) e non del cessionario (banca e intermediario finanziario).
Pignoramenti e assegni di divorzio. In caso di pignoramenti attivi sul tfs oggetto di cessione gli uffici Inpdap devono verificare quale delle due notifiche è giunta per prima. Se la cessione a terzi della prestazione viene comunicata dopo il pignoramento, è quest’ultimo che prevale. Identico discorso per le richieste delle amministrazioni ed enti datori di lavoro volte a recuperare sul tfs somme di condanna per danno erariale a seguito di sentenze della Corte dei conti: hanno la prevalenza sulla cessione se comunicate prima della notifica
della cessione. I medesimi criteri si applicano nei casi in cui il tribunale ingiunge con sentenza di pagare una quota del tfs al coniuge divorziato, ovvero prende tale decisione nella sentenza di divorzio. Se la cessione a terzi del tfs è stata notificata prima dell’arrivo della documentazione relativa all’ex coniuge prevale il diritto del cessionario.
Fonte: Il Giornale Inpdap n. 34 - novembre 2011