Sinergie di Scuola

Ai fini della corretta individuazione del termine da applicare per la liquidazione del Tfr e del Tfs, è indispensabile che le amministrazioni e gli enti datori di lavoro indichino con esattezza la causa di cessazione dal servizio dei propri dipendenti. Ciò si rende necessario in quanto la causa di cessazione e l’eventuale maturazione del requisito pensionistico sono strettamente collegati al termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

A precisarlo è l'Inpdap che con la nota operativa n. 41 del 30 novembre 2011 risponde ad alcuni quesiti sulla materia avanzati dalle amministrazioni in seguito all'emanazione della circolare n. 16 del 9 novembre scorso (vai alla notizia).

La nuova nota non fa altro che ribadire quali sono i nuovi termini di pagamento in base alle cause di cessazione del rapporto di lavoro e contiene alcuni esempi pratici, soprattutto per quanto riguarda le ipotesi derogatorie.

Infine, l'Inpdap riassume in una tabella quali sono i requisiti contributivi e anagrafici per il diritto a pensione vigenti al 31 dicembre 2011 per i dipendenti scolastici:

PENSIONE DI VECCHIAIA (CESSAZIONE PER LIMITI DI ETÀ)

  • Età anagrafica: 65 anni uomini - 61 anni donne
  • Anzianità contributiva: 20 anni con il sistema retributivo e misto (15 anni per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.1992); 5 anni con il sistema contributivo

PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO - ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA

  • Età anagrafica: Non prevista
  • Anzianità contributiva: 40 anni

PENSIONI DI ANZIANITÀ

  • Quota da raggiungere data dalla somma di età anagrafica + anzianità contributiva: 96
  • Età anagrafica per l’accesso al pensionamento: 60 oppure 61
  • Anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento: 35

 

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