Con circolare n. 174 del 23/11/2017 l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune di reddito.
Nello specifico le precisazioni e le indicazioni operative riguardano:
- compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage, tirocini professionali e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionale;
- compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse;
- compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario;
- effetti dell’iscrizione ad albi professionali e della titolarità di partita IVA sull’indennità di disoccupazione;
- attività per le quali l’incentivo all’autoimprenditorialità può essere riconosciuto.
In particolare, per quanto concerne la compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali, l'Inps precisa che il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Inoltre, nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.