L’Inps ha trasmesso alle proprie sedi territoriali il messaggio n. 031252 del 10 dicembre 2010 con il quale proroga al 31 dicembre i termini per la presentazione della domanda di disoccupazione per i precari inseriti nelle graduatorie prioritarie che non vi abbiano ancora provveduto.
Lo slittamento si è reso necessario a seguito della pubblicazione tardiva delle graduatorie prioritarie definitive, rese disponibili solo a fine novembre.
Ritenendo tali motivi ostativi giustificabili, tutte le domande di disoccupazione relative al personale precario della Scuola cessato da un incarico in occasione del termine delle attività didattiche 2009-10 o cessato in conseguenza della scadenza dell’ultima supplenza temporanea nel corso dello stesso anno scolastico potranno essere presentate anche dopo la pubblicazione dell’elenco MIUR 2010-2011 entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Potranno beneficiare di questa proroga sia coloro che non abbiano presentato domanda entro i 68 giorni dal termine dell’incarico previsti, nell’attesa della pubblicazione degli elenchi prioritari definitivi, sia coloro che l’abbiano comunque presentata, anche oltre i 68 giorni, poiché anche per tali lavoratori non sussisteva la certezza dell’inclusione negli elenchi degli aventi diritto.
In particolare devono considerarsi presentate:
a) il 1° luglio 2010, le domande del personale che accede per la prima volta a questa forma di tutela;
b) il 1° luglio 2010, le domande del personale che al 30 giugno 2010 ha fruito di tutte le giornate di una precedente indennità salvaprecari;
c) il primo giorno successivo all’ultimo giorno indennizzato sulla base della normativa salvaprecari 2009/2010, ma fruito dopo la data del 30 giugno 2010.
Il pagamento decorrerà dall’ottavo giorno successivo a tali date o, nel caso di attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente posteriore al 31 dicembre, dalla data di detta attestazione.
Il possesso del requisito contributivo per il riconoscimento del diritto andrà accertato facendo riferimento al giorno in cui è terminato l’ultimo rapporto di lavoro precedente le date di cui ai punti a), b) e c).
Le eventuali supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010/2011 saranno considerate sospensioni della nuova indennità ottenuta secondo le decorrenze indicate e non comporteranno lo spostamento del biennio da prendere in considerazione per l’accertamento del requisito contributivo.