Qualche giorno fa abbiamo proposto ai Dirigenti scolastici una possibile strada da seguire nel caso in cui si trovassero di fronte a richieste di congedo obbligatorio o facoltativo da parte di padri lavoratori di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.
Dopo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, ora anche l'Inps, con la circolare prot. n. 40 del 14/03/2013, interviene a sua volta sulla questione, affermando che "Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche".
In sostanza, con questa circolare l'Inps recepisce (acriticamente, è il caso di dire) il parere ministeriale sulla non operatività della riforma dei congedi a favore dei padri lavoratori, prendendo a riferimento un parere senza considerare la legge.
È un comportamento istituzionale davvero singolare, ma che, di fatto, impedisce alle singole amministrazioni di procedere al riconoscimento del diritto.
Consigliamo, in caso di domande di fruizione (meglio, comunicazione), di motivare sempre adeguatamente il diniego.