Sono diverse le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ed entrate in vigore il 17 luglio scorso.
Tra queste, alcune sono di immediata applicazione, mentre altre avranno effetti dal 2012 in poi.
Con la nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011 l’Inpdap illustra le novità che interesseranno il personale già cessato e coloro che dovranno andare in pensione nei prossimi anni.
In particolare, per gli anni 2012 e 2013 è modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.
È previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall’importo corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l’aumento è attribuito fino a concorrenza di tale limite perequato.
È inoltre modificato il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010. Dal 2013 dunque il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sarà 65 anni e 3 mesi, mentre i requisiti per la pensione di anzianità diventano 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contribuzione oppure 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contribuzione (quota 97 e 3).
Per le altre novità, si rimanda alla lettura della nota