Con circolare n. 11 del 14/01/2016 l'Usp di Torino ha riepilogato la disciplina riguardante la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Essa verrà disposta esclusivamente nei confronti dei dipendenti che appartengono a classe di concorso o profilo in cui sussista situazione di esubero e che maturino le seguenti anzianità di servizio (indipendentemente dall’età anagrafica):
- 40 anni di anzianità contributiva entro il 31/8/2016 (nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011);
- 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31/08/2016.
Nel computo dell’anzianità contributiva vanno considerati tutti i servizi di ruolo, i servizi prestati con iscrizione al Tesoro, il servizio militare, i periodi di astensione obbligatoria ai sensi art.25 del dlgs n.151/2001, e i periodi richiesti a riscatto o ricongiunzione solo nell’ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Si ricorda che la legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014 ha abrogato la penalizzazione prevista per coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata e cessano dal servizio con un’età inferiore a 62 anni.
Il personale in questione non dovrà inoltrare la domanda di cessazione on line attraverso la procedura web POLIS, ma dovrà presentare istanza di pensione all’ente previdenziale.