La C.M. prot. 50436 del 23/11/2017 contiene indicazioni in merito ai collocamenti a riposo d’ufficio per limite di età e alle risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro.
In proposito l'Ufficio scolastico di Torino ha riassunto i principali aspetti di cui si dovrà tener conto.
Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
L’Amministrazione deve procedere obbligatoriamente al collocamento a riposo d’ufficio nei confronti di coloro che non hanno presentato istanza on line entro il 20 dicembre scorso, nei seguenti casi:
- dipendenti che compiono 65 anni entro il 31/08/2018 (limite di età ordinamentale D.L.101/2013 art.2 co.5) se in possesso del requisito previsto per la pensione anticipata e cioè 41 anni e 10 mesi se donna o 42 anni 10 mesi se uomo senza arrotondamenti;
- dipendenti che compiono 66 anni e 7 mesi entro il 31/08/2018, in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva in virtù delle disposizioni previste dall’art.59 co.9 L.449/1997.
Risoluzione del rapporto di lavoro per servizio
In applicazione dell’art. 72 del D.L.112/2008 convertito con modificazioni dalla L.133/2008 l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso entro il 28 febbraio 2018 esclusivamente nei confronti dei dipendenti che appartengono a classe di concorso o profilo in cui sussista situazione di esubero e maturino entro il 31/08/2018 l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti.
Gli interessati collocati a riposo d’ufficio per età o per servizio dovranno presentare la domanda di pensione direttamente all’Ente previdenziale.