C’è chi avrà per intero la rivalutazione automatica annuale sulla propria pensione, e chi l’avrà invece in misura ridotta: il calcolo dipende dall’importo della pensione.
La legge 111/2011 introduce una variante al sistema di calcolo, una variante restrittiva per molti pensionati, al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
L’intervento riguarda tutte le pensioni che risultino superiori a cinque volte il trattamento minimo dell’Inps. Prima di questo intervento normativo la percentuale di aumento per variazione del costo della vita: 1) era applicata per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 2) per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del trattamento minimo la percentuale di aumento era ridotta al 90 per cento, 3) per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75 per
cento.
Tre tipi di pensione
La situazione ora si presenta nel modo seguente. Per rendere di più semplice comprensione il dettato normativo possiamo individuare tre tipologie di redditi di pensione e le relative regole per applicare la perequazione.
A - Nel caso di pensione di importo complessivo fino a cinque volte il trattamento minimo la percentuale di aumento viene applicata per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre per la fascia di importo compresa tra il triplo ed il quintuplo del trattamento minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento.
B - Nell’ipotesi di pensione di importo complessivo superiore a cinque volte il trattamento minimo la percentuale di aumento viene applicata nella misura del 70% sull’importo di pensione non eccedente il triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nessun aumento è previsto per le fasce d’importo eccedenti il triplo del trattamento minimo.
C - Nel caso di una pensione di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Quattro esempi
A titolo esemplificativo si possono ipotizzare quattro casi ricadenti nelle tipologie sopra evidenziate. Gli esempi sono costruiti su questi dati di partenza:
a) un indice di perequazione pari al 2,6%, b) un trattamento minimo Inps al 31 dicembre 2011 di 468,35 euro, c) un triplo minimo Inps pari a 1.405,05 euro, d) un quintuplo minimo Inps di 2.341,75 euro.
Primo caso
Pensione di 2 mila euro mensili. Il calcolo della perequazione verrà effettuato nel seguente modo: a) fino a 1.405,05 il coefficiente è pari al 100%,
quindi nella misura del 2,6% 1.405,05 * 2,6 : 100 = 36,53 euro; b) sulla differenza tra l’importo del trattamento pensionistico e tre volte il minimo Inps la percentuale è ridotta al 90%, pari cioè al 2,34%; da ciò discende che il trattamento di pensione pari ad euro 2.000 – 1.405,05 (triplo del minimo Inps), cioè pari a 594,95 * 2,34 : 100 darà un aumento di 13,92 euro. La pensione avrà un incremento totale di 50,45 euro (36,53 + 13,92).
Secondo caso
Pensione di 5 mila euro, superiore a cinque volte il minimo Inps. Il calcolo della perequazione sarà così effettuato: a) fino a 1.405,05 il coefficiente
è pari al 70%, quindi nella misura del 1,82% e perciò 1.405,05 * 1,82 : 100 = 25,57; b) sull’eccedenza non ci sarà alcun aumento e l’incremento totale sarà di 25,57 euro.
Terzo caso
I trattamenti pensionistici che ricadono in questo caso sono quelli di importo compreso tra 2.341,75 e 2.400,2 euro al mese. Infatti per importi pari a cinque volte il minimo Inps la perequazione viene attribuita nella seguente misura: fino a 1.405,05 il coefficiente è pari al 100%, quindi nella misura del
2,6% ,1.405,05 * 2,6 : 100 = 36,53. Sulla differenza tra l’importo del trattamento pensionistico e tre volte il minimo Inps la percentuale è ridotta al
90%, pari cioè al 2,34% : 2.341,75 – 1.405,05 = 936,7 * 2,34 : 100 = 21,92. La pensione avrà un incremento totale di 58,45 euro (36,53 + 21,92), quindi sarà pari a €. 2.400,2. Risultato? Una pensione pari a 2.350 euro al mese avrà un incremento differenziale, per cui l’importo massimo percepito sarà di € 2.400,2 così calcolato: 2.400,2 – 2.350 = 50,2 euro.
Quarto caso
Costituiscono eccezione quei trattamenti pensionistici che, rientrando nel terzo caso, potrebbero percepire un incremento inferiore a quello previsto
al secondo caso. In questa evenienza viene comunque garantito tale incremento. Esempio relativo a una pensione di 2.380 euro mensili: dovrebbe percepire un incremento differenziale di 20,2 euro, ma viene comunque garantito l’incremento così calcolato: fino a 1.405,05 il coefficiente è pari al 70%, quindi nella misura del 1,82% 1.405,05 * 1,82 : 100 = 25,57. Sull’eccedenza non c’è alcun aumento e la pensione avrà quindi un incremento
di 25,57 euro.
Fonte: Il Giornale Inpdap n. 34 - novembre 2011