Attraverso l'istituto della totalizzazione il lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, sia stato iscritto a più gestioni previdenziali, può utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico.
Per poter esercitare tale facoltà è necessario, tra le altre condizioni, che l'iscritto non sia titolare di un autonomo trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi.
La Nota Operativa Inpdap n. 21 dell'11 maggio 2010 chiarisce una questione legata, in particolare, alla possibilità di ricorrere alla totalizzazione nel caso in cui la titolarità si riferisca alla sola pensione estera, conseguita in applicazione del Regolamento comunitario di sicurezza sociale.
Nel richiamare un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inpdap dichiara che sussiste compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare prevista dalla disposizione legislativa nazionale.
Inoltre, per il raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria ai fini dell'esercizio della facoltà di cumulo, sono da valutare anche i periodi contributivi maturati in ambito U.E. e oggetto di totalizzazione. Tali periodi esteri debbono, però, essere conteggiati a prescindere dal limite di sei anni, poi ridotto a tre a seguito della modifica normativa intervenuta con legge 247/2007, per il quale è da considerare esclusivamente la contribuzione nazionale, rispettando invece il minimale contributivo per l'accesso alla totalizzazione in regime internazionale (1 anno) previsto dalla normativa comunitaria.