Più dettagliatamente la nuova norma ha disposto che a partire dalle anzianità maturate dalla predetta data il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all’articolo 2120 del codice civile.
A tale proposito l’Inpdap, con la circolare n. 17 del 8 ottobre 2010, ha già fornito direttive in merito alla predetta norma, precisando che le nuove regole attinenti al computo delle prestazioni in esame non mutano la natura delle stesse. Pertanto, non solo le voci retributive utili restano invariate ai fini del calcolo della prestazione, ma anche le aliquote di finanziamento alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL rimangono confermate secondo la già vigente ripartizione in quote a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro.
Pertanto, per i lavoratori in regime di IBU (indennità di buonuscita – ex ENPAS) il contributo obbligatorio, pari al 9,60% della retribuzione contributiva utile (ovvero la retribuzione utile calcolata su base ridotta all’80%), è così ripartito: 7,10% a carico dell’amministrazione di appartenenza e 2,50% a carico del dipendente.
Per i lavoratori in regime di IPS (indennità premio di servizio - ex INADEL) il contributo di finanziamento, corrispondente al 6,10% della retribuzione contributiva utile, (ovvero la retribuzione utile calcolata su base ridotta all’80%), è così ripartito: 3,60% a carico dell’ente e 2,50% a carico del dipendente.
A partire dal 1° gennaio 2011 i periodi svolti nel primo mese di assunzione (per il personale non contrattualizzato) e/o nell'ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura solo se pari o superiori a 15 giorni; in tali casi l’accantonamento del 6,91 per cento sarà calcolato sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l’intero mese.
In caso di periodi di servizio inferiori al mese (quelli relativi al mese di assunzione e/o cessazione) il contributo è comunque dovuto sulla retribuzione utile effettivamente erogata.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova norma, le modalità di compilazione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) restano immutate. Quindi, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche permane, l’obbligo a carico dei sostituti d’imposta, di valorizzare come TFS i campi relativi al regime fine servizio, all’imponibile e al contributo.