La ministra Madia ha emanato la circolare applicativa della disciplina dell’Accesso civico generalizzato (FOIA), introdotta dal decreto legislativo 97 del 2016 e destinata a tutte le Pubbliche Amministrazioni per fornire chiarimenti operativi, supportare gli uffici e garantire un’applicazione efficace del nuovo diritto di conoscere.
L'istituto dell’accesso civico “generalizzato”, ricordiamo, attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, ma senza escludere altre possibilità. Pertanto, qualsiasi modalità di presentazione della domanda (anche per fax o a mano) si deve ritenere ammissibile.
Nei casi di trasmissione per via telematica della domanda si applica l’art. 65, c. 1, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD), per cui le domande sono “valide” ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
- se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;
- se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
- se sono sottoscritte con firma digitale;
- se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
Per agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini è opportuno che ciascuna pubblica amministrazione renda disponibili sul proprio sito istituzionale, nella pagina sull’“Accesso generalizzato” della sezione “Amministrazione trasparente” e con link nella home page, quanto segue:
- informazioni generali su: procedura da seguire per presentare una domanda di accesso generalizzato; rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via giurisdizionale), in caso di mancata risposta dell’amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell’accesso; nome e contatti dell’ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso;
- due indirizzi di posta elettronica dedicati alla presentazione delle domande: un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) collegato al sistema di protocollo; un indirizzo di posta ordinaria, con il quale deve essere sempre consentito l’invio di domande da parte dei richiedenti che non dispongano a loro volta di un indirizzo PEC per l’invio;
- due moduli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre: una domanda di accesso generalizzato (allegato n. 1); una domanda di riesame (allegato n. 2).
In ogni caso, l’uso di un formato o modulo diverso da quello reso disponibile online sul sito istituzionale dell’amministrazione non può comportare l’inammissibilità o il rifiuto della richiesta.
La circolare chiarisce inoltre che il cittadino ha sempre diritto a una risposta: la conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso, per cui non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento. In caso di dubbio, deve prevalere l’interesse a conoscere i dati e i documenti e che una domanda di accesso non può essere rigettata per motivi formali o procedurali.
In base all’art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013, il procedimento di accesso generalizzato si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.