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A partire dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quadro legislativo in materia di accessibilità si è ampiamente evoluto, configurando diverse forme di accesso, che dipendono da diversi ordini di legittimazione, con correlati livelli di trasparenza.

In particolare, oltre all’accesso ai documenti amministrativi esercitabile da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, la normativa vigente prevede:

  1. l’accesso civico cosiddetto “semplice”, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016;
  2. l’accesso civico cosiddetto “generalizzato”, disciplinato dall'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016.

Le differenze tra i diversi tipi di accesso sono state recentemente spiegate in un interessante documento prodotto dall'Usr Emilia-Romagna, al quale sono allegati anche dei fac-simili di richieste.

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