Sinergie di Scuola

Con riferimento alle modalità di applicazione delle addizionali IRPEF e la loro rappresentazione nella Certificazione Unica, NoiPA ha fornito alcune delucidazioni.

Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati è prevista una particolare disciplina per la determinazione e il versamento delle addizionali IRPEF, dovute:

  • a titolo di acconto (per la sola addizionale comunale);
  • a titolo di saldo (per l’addizionale regionale e comunale).

Le addizionali regionali e comunali sono determinate dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno - che avvengono nel mese di febbraio dell'anno successivo - e trattenute dalle retribuzioni corrisposte a partire dal successivo mese di marzo fino al mese di novembre (9 rate di pari importo).

A partire da marzo 2021 fino a novembre, sono state trattenute le addizionali calcolate con riferimento all’anno 2020 e certificate nella CU2021.

Nella CU2021 relativa all'anno 2020 è indicato l'importo a debito delle addizionali regionale e comunale (punti 22, 27, 29), calcolate in sede di conguaglio di fine anno 2020, che saranno trattenute nel corso dell'anno 2021.

Pertanto la CU di ogni anno è riferita ai redditi dell’anno precedente e riporta l’indicazione delle addizionali che saranno trattenute nell’anno in corso (e non quelle trattenute nell’anno precedente).

Nel caso in cui non sia stato possibile procedere con il calcolo delle addizionali in sede di conguaglio (per esempio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e quindi nell'impossibilità di trattenere le addizionali in mancanza di una retribuzione alla data dell'operazione di conguaglio), non sarà indicato alcun importo sulla CU e il versamento dovrà essere effettuato tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso nel campo “Annotazioni” della CU sarà riportata la dicitura “Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conguagli non effettuati e addizionali non calcolate”.

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