Com’è noto, le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCNL del comparto scuola non hanno sottoscritto il contratto integrativo sulla mobilità avente effetto limitato all’anno scolastico 2011/2012 (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). Il Miur ha di conseguenza provveduto ad emanare l’Ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, n. 64 al fine di fornire, per tutti gli aspetti comunque condivisi con i Sindacati e certificati dagli Organi di controllo, il necessario supporto normativo e gestionale.
Uno dei motivi di dissenso, che hanno comportatola mancata sottoscrizione, concerne l’articolo 11bis recante norme, come nei contratti integrativi relativi ai decorsi anni scolastici, per disciplinare la copertura dei posti del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
In considerazione della particolare delicatezza della materia e nell’esercizio del potere/dovere dell’Amministrazione di porre in essere ogni opportuno provvedimento per garantire l’efficacia dell’azione amministrativa, il Miur con la nota prot. n. 6568 del 5 agosto 2011 ha fornito le indicazioni per consentire il corretto avvio ed al regolare andamento dell’anno scolastico.
I posti vacanti e/o disponibili del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi, non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, saranno ricoperti con provvedimento del Dirigente scolastico dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
In subordine, ma sempreché il personale della stessa scuola si dichiari disponibile, il medesimo Dirigente provvede mediante incarico ad assistente amministrativo, da conferire ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007. In tale fattispecie sono da includere i beneficiari della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della succitata sequenza contrattuale.
In via esclusivamente residuale, la copertura dei posti rimasti ancora vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico deve essere realizzata mediante personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola.
Per la sola scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, è opportuno che venga garantita la conferma al personale che chieda di essere nominato nella medesima istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia prestato analogo servizio.
Gli assistenti amministrativi impegnati nelle funzioni in argomento saranno ovviamente sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente.
Infine, gli assistenti amministrativi impegnati su posti del profilo di Dsga saranno retribuiti, come personale di ruolo, ai sensi dell’articolo 146, lettera g) n. 7) del C.C.N.L./2007.