D. L’art. 12 del TUIR prevede che la detrazione per i figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, previo accordo degli stessi, è attribuita al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.
Si chiede di conoscere se in presenza di più figli l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato debba interessare necessariamente tutti i figli o, invece, possa riguardare solo alcuni di questi e per gli altri possa essere effettuata una ripartizione della detrazione nella misura del 50% (ad esempio, in presenza di due figli, per uno il coniuge con il reddito più elevato richiede il 100% della detrazione, mentre per l’altro ciascun coniuge richiede il 50%).
R. La detrazione per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011