Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato in via preliminare lo schema delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni".
Prima dell'adozione definitiva, l'Autorità ha sottoposto il documento a una consultazione che si concluderà il 31 gennaio 2011.
Nel rimandare al testo integrale delle linee guida, in estrema sintesi, in relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione di dati personali, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali atti e documenti contenenti dati personali, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità, fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.
Le amministrazioni possono pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da una puntuale motivazione, costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili ai destinatari dell'attività o dei servizi prestati dall'amministrazione, fermo restando che non possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non nei casi in cui questo è esplicitamente previsto da una legge o da un regolamento.
Le amministrazioni possono, infine, disporre la pubblicazione sul proprio sito web di informazioni personali, qualora tale divulgazione sia riconducibile all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare.