Dopo la firma del Presidente Napolitano, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio (ed è in vigore da subito) il Decreto Legge 6 luglio n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
L’art. 19 interessa direttamente la razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica.
Assunzioni presso Invalsi e Ansas
I commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonchè entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
Aggregazione in istituti comprensivi
Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Solo reggenze per le scuole con meno di 500 unità
Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a Dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
Dotazioni organiche
A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012.
Organico dei posti di sostegno e nuovo ruolo dell’Inps
L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorchè si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche, nei casi di valutazione della diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
Personale inidoneo
Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo e utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto Miur e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
Il personale che non presenti l'istanza o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonchè dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
La mobilità si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
Liberalizzazione del collocamento e dei servizi
Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.