Al genitore divorziato e privo di reddito è concesso di devolvere all’altro genitore il beneficio della detrazione per figli a carico, salvo l’obbligo del successivo riversamento a suo favore.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 143 del 30 dicembre scorso.
Nel caso di genitori separati, affinché l’unico genitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazione nella misura del 100 per cento occorre però che, secondo quanto previsto dall’articolo 12, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986 sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.
A tale proposito, anche la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, par. 1.4.5, aveva chiarito che, nel caso di separazione o divorzio tra i coniugi e di affidamento congiunto dei figli, la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento per ciascun genitore, salvo un diverso accordo fra le parti che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Inoltre, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione è prevista la possibilità di devolvere in favore dell’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell’imposta e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione o in caso di affidamento congiunto un importo pari al 50 per cento.