Il Decreto-Legge n. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23/06/2014, all'art. 11, comma 2, ha previsto che, a decorrere dal 1° ottobre 2014 i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
In sostanza, per il pagamento di imposte, contributi previdenziali e premi assicurativi, non solo i soggetti IVA, ma tutti i contribuenti (persone fisiche) non potranno più presentarsi in banca o in posta o presso l'Agenzia delle Entrate per effettuare il pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro o di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione, ma dovranno effettuare il pagamento soltanto in via telematica, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.
Si potrà ancora utilizzare il cartaceo solo per i non titolari di partita IVA nel caso in cui debbano pagare un modello unificato con un saldo pari o inferiore a mille euro, senza alcuna compensazione.